Riconoscimento di figli nati o nascituri

  • Servizio attivo

È l'atto con cui uno dei genitori naturali, non sposato con l’altro genitore, riconosce quale proprio figlio un nato o un nascituro.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a genitori o futuri genitori non coniugati.

La dichiarazione può essere effettuata:

  • dalla sola madre;
  • da entrambi i genitori insieme;
  • dal padre, solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa.

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia già compiuto i sedici anni.
Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Descrizione

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, oltre che al momento della nascita, può essere effettuato prima della nascita del bambino, dal padre o da entrambi i genitori naturali oppure dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.

Garantisce il sorgere del rapporto di filiazione, cioè il rapporto di discendenza tra genitori e figli, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi a rendere la denuncia di nascita
Il riconoscimento del figlio nascituro o già nato si effettua mediante una dichiarazione da rendere davanti all’ufficiale di stato civile oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento, da chi abbia compiuto i sedici anni di età.

Il riconoscimento posteriore al concepimento, ma prima del parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.

L’istituto in esame, che trova le sue radici nell’articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.

Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze. Invero, solo per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte.

Per contro, nel caso di coppie non coniugate, è presunta solo la maternità ma non la paternità, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.

Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all’uopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della genitrice, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe.
Tale riconoscimento può essere utilizzabile anche nel caso di decesso di uno dei due genitori prima della dichiaraizone di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell'atto se non a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Cognome e nome del nascituro
Al nascituro, la momento della dichiarazione, non può essere attribuito nè il cognome nè il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita, e sull'atto redatto dall'ufficiale di stato civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori.

La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.

Copertura geografica

Territorio comunale

Come fare

Il genitore, davanti all’ufficiale di stato civile, può dichiarare di voler riconoscere il proprio figlio, concepito fuori dal matrimonio, nascituro o già nato.
Il riconoscimento del figlio può avvenire solo con il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio.
Se il figlio è maggiore di sedici anni, l'assenso deve essere reso anche da quest'ultimo.
A seguito del riconoscimento, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine, nel caso di figlio minorenne, l'ufficiale di stato civile provvede a ricevere la dichiarazione di volontà dei genitori sul cognome da attribuire al bambino ed a inviarla al tribunale competente che deciderà al riguardo.

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento da parte del dichiarante e dell'ufficiale dello stato civile.

Cosa serve

Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del nascituro.

Per poter inoltrare la richiesta servono:

  • Documento di identità del dichiarante
  • Certificato medico attestante lo stato di gravidanza (nel caso di riconoscimento di nascituro)
  • Documentazione rilasciata dal consolato straniero in Italia attestante la possibilità di procedere al riconoscimento, il cognome e la cittadinanza da attribuire al bambino secondo la normativa del paese d'origine dei genitori (in caso di cittadini stranieri).
  • Eventuale dichiarazione di assenso del genitore che ha per primo riconosciuto il figlio
  • Eventuale dichiarazione di assenso del figlio oggetto del riconoscimento nel caso abbia compiuto i sedici anni

Cosa si ottiene

A chiusura del procedimento sarà rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare al momento della dichiarazione di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.

Effettuato il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e tutti i diritti di un genitore nei confronti dei figli.

Tempi e scadenze

Informazioni sulle tempistiche relative al servizio.

1970 1 giorni

L'atto, qualora sia presentata la documentazione richiesta viene redatto immediatamente

Quanto costa

Non è previsto alcun costo

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Confermato Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni a seguire.

Condizioni di servizio

Qui potete consultare le condizioni del servizio.

Contatti

Ufficio servizi demografici

Piazza del Ducato di Mandas

T: +39 070 98780201

Email: servizidemografici@comune.mandas.ca.it

Unità Organizzativa responsabile

Ufficio servizi demografici

Piazza del Ducato di Mandas 09040

Stato civile
Argomenti:
Ultimo aggiornamento

24 Novembre 2023

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