A chi è rivolto
A tutti i cittadini che hanno la capacità elettorale.
Sono elettori coloro che:
• hanno la cittadinanza italiana;
• hanno raggiunto la maggiore età;
• non hanno cause ostative previste dall'art. 2 dal Testo Unico, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223.
Anche i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sono inseriti d'ufficio nelle liste elettorali purché abbiano mantenuto la capacità elettorale. Un eccezione al requisito della cittadinanza italiana è rappresentato dall'evoluzione normativa che vede l'Italia come stato appartenente all'Unione Europea e, di conseguenza, attribuisce capacità elettorale, per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e degli organi comunali di residenza, anche ai cittadini appartenenti all'UE che ne facciano esplicita richiesta. Questi ultimi vengono inseriti, dall'Ufficio elettorale del comune ove è stata presentata la richiesta, nelle liste elettorali aggiunte e possono esercitare in occasione delle consultazioni europee ed amministrative, il loro diritto al voto.
Descrizione
L’art. 48 della Costituzione sancisce il principio del suffragio universale, conferendo la qualità di elettori a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e che non si trovino in alcuna delle situazioni escludenti previste dalla legge (elettorato attivo). Il voto è altresì personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. Esso non può essere limitato se non per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi previsti dalla legge, che comportino esclusione dal diritto di voto.
L'elettorato passivo è invece la capacità di essere eletti (al Parlamento italiano od europeo, in un Consiglio regionale, provinciale, comunale, ecc.).
L’art. 2 del D.P.R. 223/67, disciplinando l’elettorato attivo sulla base della norma Costituzionale appena citata, esclude dal diritto di voto:
i sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza divenute definitive;
i condannati a pene che comportano l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
i condannati con sentenza penale passata in giudicato, vale a dire già sottoposta al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione ultimati i due gradi di giudizio.
L’elettore può votare solo se munito della tessera elettorale che gli viene rilasciata dall’Ufficio Elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali. La tessera riporta i suoi dati identificativi desunti dalle liste elettorali.
IMPORTANTE: pur se la Costituzione afferma che il voto è un dovere civico, esso è in primo luogo un diritto del cittadino che può scegliere liberamente se usufruirne o meno. Pertanto, chi non si reca a votare in occasione di una consultazione elettorale non deve più, come in passato, giustificare la sua assenza o il suo impedimento al Comune di iscrizione.
Copertura geografica
Come fare
IL SEGGIO ELETTORALE
Il Comune di Mandas è ripartito in 2 sezioni, ed il luogo sede delle consultazioni elettorali è individuato nell' Istituto Comprensivo Maria Carta, in Viale Europa 9/11
Ogni elettore deve recarsi a votare presso il seggio della sezione indicata nella tessera elettorale, che è quella di appartenenza.
Ogni seggio è composto da un presidente (nominato dalla Corte d’Appello competente per il territorio, sulla base degli elenchi in suo possesso), da un segretario, nominato dal presidente e da 3 o 4 scrutatori, a seconda del tipo di votazione (referendum o consultazione elettorale).
OPERAZIONI DI VOTO
L’elettore, munito di tessera elettorale e di documento di riconoscimento, si può recare al seggio di appartenenza per le operazioni di voto.
All’interno del seggio possono votare soltanto:
gli elettori iscritti alla sezione;
i membri del seggio, compresi i rappresentanti di partiti o gruppi politici;
i militari delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, ecc. comandati di servizio al seggio.
coloro che si presentano muniti di una sentenza della Corte d’Appello o di Cassazione che li dichiari elettori del Comune o dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto.
Cosa serve
Per poter usufruire del diritto di voto servono:
- Tessera elettorale
- Iscrizione alla sezione elettorale dove ci si presenta, o autorizzazione al voto rilasciata dall'ufficio Elettorale
- Documento di identità in corso di validità
Cosa si ottiene
L'esercizio del proprio diritto al voto
Tempi e scadenze
Informazioni sulle tempistiche relative al servizio.
L'ufficio elettorale, in base alle movimentazioni anagrafiche (nascite, morti, iscrizioni, cancellazioni, cambi di indirizzo), provvede quattro volte l'anno ad effettuare le operazioni di revisione delle liste elettorali, tramite le revisioni semestrali e dinamiche.
1970 180 giorni
Iscrizione nelle liste elettorali
Quanto costa
Non è previsto alcun costo
Accedi al servizio
Prenota un appuntamento presso l'ufficio competente.
Ulteriori informazioni a seguire.
Condizioni di servizio
Qui potete consultare le condizioni del servizio.
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Ultimo aggiornamento
13 Dicembre 2023
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